Condizioni Generali di Vendita Parti di Ricambio in Italia

1) DEFINIZIONI

1.1 Nel presente contratto i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- Venditore: Galdi Srl con sede in Via Enrico Fermi, 43, 31038 Postioma (TV);

- Acquirente: l’acquirente dei Ricambi;

- Parti: congiuntamente il Venditore e l'Acquirente;

- Condizioni Generali di Vendita: le condizioni contrattuali di vendita dei Ricambi Galdi qui di seguito esposte.

- DAP: l’Incoterm Delivered At Place;

- E-portal: la piattaforma interattiva del Venditore che consente all’Acquirente di visualizzare i documenti riguardanti i(l) propri(o) Prodotto/i e di richiedere o ordinare Pezzi di ricambio on line.

- Euro o il simbolo €: la moneta corrente dell’Unione Europea.

- FCA: l’Incoterm Free Carrier;

- Giorno Lavorativo: ogni giorno in cui le banche sono aperte a Treviso.

- Incoterms: i termini commerciali internazionali redatti e pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, edizione 2020.

- Prezzo: il valore del Ricambio indicato nel listino prezzi Venditore pubblicato sul sito di Venditore Srl, parte riservata.

- Prodotti: i macchinari e i loro componenti prodotti dal Venditore.

- Ricambi: parte intercambiabile contenuta nel catalogo del Venditore utilizzata per riparare o sostituire parti dei Prodotti difettose o usurate o non più utilizzabili.

- Sito di Destinazione: l’impianto di produzione dell’Acquirente dove si trova il Prodotto che necessita di Ricambi.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di Ricambi effettuate dal Venditore.

Le Condizioni Generali di Vendita sono pubblicate sul sito del Venditore al link: www.galdi.it e nel sito E-Porta.

Le Condizioni Generali di Vendita s’intendono pertanto conosciute ed accettate dall’Acquirente con l’invio dell’ordine secondo la modalità prevista al successivo art. 2.

1.3 Qualsiasi eventuale variazione o modifica delle Condizioni Generali di Vendita non avrà efficacia tra le parti se non previa approvazione per iscritto da parte del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso il contenuto delle stesse. La vendita sarà regolata esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e in nessun caso si intenderanno applicabili eventuali altre previsioni o disposizioni di qualsiasi natura apposte su documenti inviati dall’Acquirente, o in altro modo rese conoscibili, che non siano state espressamente approvate per iscritto da Venditore.


2) OFFERTE E ORDINI

2.1 L’Acquirente può effettuare ordini di Ricambi o richiedere offerte sugli stessi esclusivamente tramite il servizio E-Portal. Se l’Acquirente non ha un profilo online attivo può richiederne al Venditore l’attivazione. Resta inteso che con l’ordine on-line tramite il servizio E-Portal del Venditore, l’Acquirente sarà interamente responsabile delle informazioni inserite in modo errato o incompleto (in particolare l’indirizzo del destinatario) che possano causare errori nell’esecuzione dell’ordine medesimo (in particolare nella consegna).

2.2 Le offerte fatte direttamente dal Venditore, rappresentanti o ausiliari di quest’ultimo, anche se accettate dall’Acquirente, non sono vincolanti per il Venditore fino a quando non vi sia una conferma d’ordine scritta ovvero un’esecuzione conforme all’ordine da parte del Venditore. Parimenti, qualora vi sia un’offerta d’acquisto da parte dell’Acquirente, il Venditore non sarà vincolato fino a quando non invii la conferma d’ordine scritta ovvero non effettui un’esecuzione conforme all’ordine. L’offerta emessa dal Venditore ha durata di trenta (30) giorni dalla data di emissione.

2.3 Nell’ipotesi in cui sia l’Acquirente ad inviare un ordine al Venditore, qualora l’ordine venga inviato entro le ore 12:00 (CET) e il/i Ricambio/i sia/siano disponibili a magazzino, la spedizione avverrà il pomeriggio del giorno seguente.

Per richieste d’ordine inviate come “urgenti” dall’Acquirente ed effettuate entro le ore 12:00 (CET), la spedizione verrà eseguita nel pomeriggio del giorno stesso. In tal caso al prezzo, a discrezione del Venditore, potrebbe essere applicato un aumento del 10%.

2.4 Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare ordini di valore complessivo inferiore a € 200.

2.5 L'acquirente si impegna a fornire, su richiesta del venditore, dati completi per tutte le parti coinvolte nella transazione. Ciò include eventuali utilizzatori finali, se diversi dall'acquirente, nonché banche e/o beneficiari terzi. I dati devono essere forniti sotto forma di documentazione ufficiale, come estratti da camere di commercio o enti simili, che dettaglino le entità controllate/controllanti e la proprietà. Nel caso in cui tra le parti sia concordata una clausola di resa FCA (Free Carrier), l'acquirente dovrà inoltre fornire tutti i dettagli del vettore coinvolto prima del ritiro.


3) PREZZI

3.1 Salvo diverse pattuizioni, i prezzi di vendita s’intendono per unità di prodotto al netto di ogni imposta e tassa, e per merce resa FCA, salvo diverso accordo scritto.

Salvo diverse pattuizioni scritte, i prezzi si intendono soggetti a revisione in qualsiasi momento da parte del Venditore.


4) IMBALLAGGIO

4.1 I prezzi sono comprensivi dell’eventuale imballaggio a cui il Venditore si riserva di provvedere o meno a suo insindacabile giudizio, fatta salva comunque la necessità di proteggere convenientemente le merci durante il trasporto. L’assenza di imballo non comporterà in alcun caso il riconoscimento di sconti o abbuoni all’Acquirente. Imballi particolari in cassa completa saranno fatturati al prezzo di vendita.


5) CONSEGNE/SPEDIZIONI

5.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la spedizione sarà curata dal Venditore che a sua discrezione individuerà la tipologia di trasporto e il trasportatore più idonei in base al volume/peso risultante dalla merce una volta imballata e pronta per la spedizione.

5.2 Il costo della spedizione verrà addebitato in riga separata all’Acquirente secondo le stesse condizioni di pagamento pattuite per la merce.

5.3 Per le sole spedizioni tramite corrieri, l’Acquirente se in possesso, ha facoltà di fornire al venditore il proprio numero di account da utilizzare per coprire le spese di spedizione e/o assicurazione.

5.4 Se non pattuito diversamente, la spedizione sarà a rischio dell’Acquirente, il quale sarà responsabile di tutti gli oneri, spese e tasse di sdoganamento, depositi e/o ritardi occorsi nel paese di destinazione.

5.5 Il venditore assicurerà obbligatoriamente tutte le spedizioni con valore superiore a 500 €; l’Acquirente avrà la facoltà di richiedere che vengano assicurate anche spedizioni con valori inferiori.

5.6 Per le spedizioni che l’Acquirente richiederà come urgenti sarà utilizzato il servizio di trasporto più veloce concordemente alle esigenze dell’Acquirente.

5.7. I termini di spedizione decorreranno dalla data presente in conferma d’ordine e dal ricevimento di tutti i dati necessari per l’esecuzione della fornitura.

5.8 La resa merce Incoterms completa di tutti i dati verrà indicata in fattura.


6) PAGAMENTI

6.1 I termini di pagamento verranno indicati nella conferma d’ordine da parte del Venditore o in un separato documento inviato all’Acquirente in caso di esecuzione conforme all’ordine da parte del Venditore.

6.2 L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo anche in caso di contestazione e controversia.

6.3 Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola parte del prezzo da diritto al Venditore di chiedere, a decorrere dalla scadenza del pagamento e senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di otto punti ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

6.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto mediante invio di mera comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 c.c..

6.5 Il Venditore è fin da ora autorizzato a ed avrà il diritto di sospendere le forniture ed ogni altra obbligazione posta a suo carico nell’ipotesi in cui l’Acquirente si renda inadempiente al pagamento del prezzo nei termini pattuiti.


7) FATTURAZIONE E INVIO DOCUMENTI

7.1 Le fatture di vendita verranno inviate secondo le modalità di legge all’Acquirente. Copia di cortesia verrà invata, su richiesta, a mezzo e-mail allegando un file in formato .pdf all’indirizzo e-mail indicato dall’Acquirente medesimo.

7.2 È fatto obbligo all’Acquirente comunicare al Venditore i dati fiscali necessari per l’invio della fattura elettronica e l’indirizzo e-mail ove inviare le fatture di cortesia, nonché comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti degli stessi durante l’esecuzione della fornitura o in caso di nuovi ordini.


8) RECLAMI

8.1 Eventuali reclami per vizi del Ricambio consegnato dovranno essere comunicati al Venditore entro e non oltre otto (8) giorni dalla consegna. L’Acquirente provvederà alla restituzione del Ricambio al Venditore che effettuerà sullo stesso le opportune verifiche. Qualora il reclamo dell’Acquirente fosse effettivamente fondato, le spese di trasporto saranno sostenute dal Venditore, a fronte di idonea documentazione giustificativa, e il Venditore provvederà alla sostituzione del Ricambio o alla sua riparazione a proprio insindacabile giudizio.

8.2 Eventuali reclami relativi alla non conformità del Ricambio consegnato all’ordine inviato devono essere effettuati dall’Acquirente via e-mail all’indirizzo mail del Venditore entro e non oltre trenta (30) giorni dalla consegna. Decorso detto termine, la merce si intende definitivamente accettata.

8.3 I danni presunti o subiti durante il trasporto devono essere segnalati immediatamente al vettore, essendo esclusa, per tali danni, ogni responsabilità del Venditore.

8.4 In caso di errore dell’Acquirente nell'Ordine inviato (codice, destinazione d’uso, quantità, ecc.), l’Acquirente dovrà contattare il Venditore via e-mail al più tardi nell’ora successiva alla Conferma Ordine, per chiederne l'annullamento immediato restando inteso che:

a) Nell'ipotesi in cui la spedizione del Ricambio ordinato sia già stata preparata al momento del ricevimento della richiesta di annullamento dell’Acquirente, quest'ultimo potrà unicamente rifiutare la consegna del Ricambio chiedendo al Vettore la restituzione immediata dell’Ordine apponendo sulla lettera di vettura, ma senza sottoscriverla, la menzione "Rifiutato".

b) In ogni caso, il rimborso del prezzo del Ricambio ordinato, consegnato e poi reso sarà effettuato a condizione che il Ricambio una volta esaminato risulti integro, nella confezione originale e in buono stato, ovvero non utilizzato, e l’imballaggio non risulti in alcun modo danneggiato, sporco, o con iscrizioni.

c) Se il Ricambio reso risulta incompleto o danneggiato, il Venditore si riserva il diritto di non rimborsarlo o di trattenere una somma pari fino al 70% del prezzo di vendita.

d) Se l’Acquirente intende richiedere ricambio corretto, dovrà effettuare un nuovo Ordine.


9) GARANZIA

9.1 Il Venditore garantisce i propri Ricambi contro i vizi e difetti di costruzione. Salvo diverse pattuizioni scritte e approvate dalle parti, la garanzia viene applicata per un periodo di sei (6) mesi a partire dalla data di consegna risultante dal documento di trasporto. Fatto salvo il caso del dolo o della colpa grave, il Venditore non risponde degli eventuali danni che dovessero derivare all’Acquirente dal trasporto, dalla non corretta installazione, dal cattivo stato di conservazione, dal non corretto uso delle parti, dalla manomissione o interventi di personale non autorizzato dal Venditore, dall’uso di ricambi non originali e dalla mancata manutenzione, quando questa sia prevista dal manuale tecnico.

9.2 L’Acquirente non potrà in ogni caso sospendere o ritardare il pagamento del prezzo o delle rate di prezzo. Salvo diverso accordo scritto, la garanzia prevede la fornitura dei Ricambi FCA/Stabilimento Venditore, e non comprende oneri di trasporto e/o doganali eventualmente annesse da e verso il Venditore, l’impiego della mano d’opera e/o di trasferimento del personale tecnico del Venditore o da essa autorizzato.


10) PROCEDURA PER LA restituzione dei RICAMBI

10.1 Ai fini dell’accettazione da parte del Venditore del reso dei Ricambi per non conformità o errata ordinazione (art.8) o per reso in garanzia (art. 9) o per riparazione, l’Acquirente dovrà attenersi alla seguente procedura:

  1. contattare il Venditore via e-mail indicando i seguenti dati:

il Venditore provvederà a comunicare o meno la propria autorizzazione entro due (2) giorni un documento RMA (return authorization materials) con relative istruzioni per il reso.

  • inserire il Ricambio nel suo imballaggio d'origine completo e non danneggiato;
  1. inserire l'imballaggio d'origine in idonea confezione di protezione ed allegare l’RMA.
  2. organizzare la spedizione del materiale attraverso un corriere seguendo le istruzioni ricevute.

10.2 Il rispetto di queste procedure consentirà di assicurare che i Prodotti arrivino alla corretta destinazione e in buono stato nel minor tempo possibile. Qualora l’Acquirente non rispetti tale procedura, il Venditore si riserva di non accettare il reso del Ricambio al momento del ricevimento.

10.3 Se si tratta di materiale coperto da garanzia il Venditore invierà un nuovo componente del Ricambio con pagamento novanta (90) giorni DFFM, in modo tale da poter avere il tempo e la possibilità di verificare con il proprio fornitore la natura del problema. Qualora la garanzia venga riconosciuta dal fornitore, il Venditore emetterà una nota di accredito.

10.4 Per il materiale fuori garanzia da riparare, il Venditore provvederà alla spedizione al fornitore e fornirà all’Acquirente un’offerta per la riparazione.


11) RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

11.1 Salvo che non si provi che il difetto che ha cagionato il danno alle persone o alle cose esisteva già al momento della vendita ovvero di dolo o colpa grave del Venditore, l’Acquirente terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità, danno, spesa e costo di cui quest’ ultimo sia chiamato a rispondere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.5.1988 n. 224 (“Responsabilità da prodotti difettosi”), nel caso in cui il danno sia comunque imputabile all’Acquirente, e così in particolare nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto uso improprio dei Ricambi o dei Prodotti, abbia consentito l’intervento di personale non autorizzato dal Venditore per la manutenzione o riparazione dei Prodotti, abbia utilizzato pezzi di ricambio non recanti il marchio originale del Venditore, abbia omesso di effettuare sui Prodotti la manutenzione quando questa sia prevista, in fase di installazione manutenzione e uso non siano state rispettate le indicazioni dei manuali di installazione uso e manutenzione.


12) PATTO DI RISERVATO DOMINIO

12.1 La vendita soggetta alle presenti Condizioni Generali di Vendita viene fatta con riserva di proprietà a favore del Venditore (artt. 1523 e segg. c.c.). L’Acquirente acquisterà pertanto la proprietà dei Ricambi con il pagamento dell’ultima rata del prezzo concordato, interessi compresi, pur assumendo tutti i rischi dal momento della consegna stessa. Nell’ipotesi di risoluzione del presente contratto per inadempimento dell’Acquirente, questo è obbligato a restituire la merce oggetto del presente accordo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 1456 2° comma c.c. rinunciando fin da ora al rimborso delle rate del prezzo fino ad allora pagate, rate che resteranno acquisite dal Venditore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1526, 2° comma c.c..


13) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

13.1 Il mancato o ritardato pagamento di due o più rate comporta l’automatica decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1181 c.c., con conseguente diritto del Venditore di ottenere il pagamento immediato, in un’unica soluzione, dell’intero residuo del Prezzo dovuto.


14) PIGNORAMENTI E SEQUESTRI

14.1 L’Acquirente, fino all’integrale pagamento del prezzo, si obbliga a comunicare al Venditore l’esecuzione sui beni oggetto del presente contratto di pignoramenti, sequestri o di qualsiasi altro provvedimento giudiziale che colpisca i suddetti beni.

Nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto mediante invio di mera comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 c.c..

14.2 La comunicazione dovrà pervenire alla sede del Venditore a mezzo PEC o raccomandata r.r. ed entro tre (3) giorni dall’avvenuta esecuzione dei suddetti provvedimenti.


15) MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE

15.1 Eventuali procedure esecutive o conservative che dovessero risultare a carico dell’Acquirente, o la richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo, così come eventuali modifiche sostanziali nella compagine societaria dell’Acquirente, consentiranno al Venditore di sospendere l’esecuzione di qualsiasi contratto, con conseguente facoltà di ottenere il pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo ancora dovuto.


16) PROPRIETÀ INTELLETTUALE

16.1 L’Acquirente conviene che ogni forma di proprietà intellettuale relativa ai Ricambi, inclusi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, brevetti, modelli di utilità, modelli ornamentali, marchi, invenzioni da brevettare o non brevettabili, segreti industriali, procedure o procedimenti, know-how (le “Privative Industriali”), è e sarà di sola ed esclusiva proprietà del Venditore, non potrà essere riprodotta ed usata in alcun modo dall’Acquirente senza il consenso scritto del Venditore, salvo per limita licenza d’uso concessa per l’utilizzo dei prodotti.

16.2 Riguardo i miglioramenti, addizioni alle Privative Industriali e/o le eventuali invenzioni derivanti dalle Privative Industriali, inclusi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, brevetti, modelli di utilità, modelli ornamentali, marchi, segreti industriali o procedimenti, know-how, che l’Acquirente o alcuno dei suoi dipendenti o lavoratori autonomi al suo servizio avesse a scoprire, creare ovvero in qualunque modo derivare dall’uso e/o disponibilità delle Privative Industriali, nei limiti e al massimo livello consentito dalla legge, l’Acquirente riconosce che tali Privative Industriali sono di esclusiva proprietà del Venditore ovvero si impegna a cedere e/o, seconda del caso, far sì che il proprio dipendente o lavoratore autonomo al suo servizio ceda al Venditore o all’Acquirente, che poi a sua volta cederà al Venditore, dette Privative Industriali.


17) ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1 L’Acquirente, ai fini delle comunicazioni e delle notifiche, dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale.


18) MODIFICHE AI PRODOTTI

18.1 Il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche ai Ricambi in qualsiasi momento sia ritenuto necessario e senza darne preventivo preavviso.


19) FORO COMPETENTE - LEGGE APPLICABILE

19.1 Foro competente per qualsiasi controversia o disputa collegata, relativa, derivante in qualsiasi modo alle presenti Condizioni Generali di Vendita o ad eventuali contratti soggetti o collegate ad esse sarà il Foro di Treviso (Italia).

19.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, nonché eventuali contratti ad esse soggetti, saranno interpretati secondo la legge italiana; le Parti concordano espressamente di escludere l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita internazionale di Beni.


20) RISERVATEZZA

20.1 Ciascuna delle parti si obbliga ad adottare ogni misura necessaria ad assicurare che ogni informazione o conoscenza tecnologica, scambiata per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto, rimanga segreta e non sia divulgata a terzi.

20.2 Ciascuna delle parti si obbliga a adottare ogni misura necessaria ad assicurare che il contenuto del contratto ed ogni notizia relativa ai prodotti che ne costituiscono l'oggetto, di cui sia venuta a conoscenza in occasione della conclusione del contratto o della sua esecuzione, rimarranno segreti e non siano divulgati a terzi.

20.3 Le parti si impegnano ad un reciproco scambio di informazioni, relativo ai prodotti e, in particolare, con riferimento a quanto segue: fabbricazione ed uso degli stessi che include dati, specifiche di fabbricazione, disegni, controlli di sicurezza, analisi dei prodotti e specifiche, controllo di qualità. Al fine di mantenere la natura di proprietà riservata di tali informazioni, è necessario che sia evitata la divulgazione non consentita delle stesse: per tale ragione, il Venditore e l’Acquirente concordano che tutte le informazioni rivelate dall’altra parte – anche se non identificate come confidenziali e a prescindere se rivelate oralmente, per iscritto o elettronicamente - saranno mantenute come strettamente confidenziali e si impegna, nel caso l’altra parte lo richiedesse, a sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza.


21) CLAUSOLA ETICA

21.1 L’Acquirente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di avere preso visione e che gli è stata consegnata copia del Codice Etico del Venditore, nonché di essere a conoscenza che il Venditore sostiene ed è impegnata per lo sviluppo sostenibile.

21.2 L’Acquirente si obbliga pertanto - anche ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, per i propri amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e ogni altro terzo che agisca per suo conto - ad astenersi, nell’espletamento delle attività previste dal contratto soggetto alle presenti Condizioni generali di Vendita, dal tenere comportamenti commissivi od omissivi in violazione della legge e del suddetto Codice Etico e/o dal tenere comportamenti commissivi od omissivi, anche sotto forma di semplice tentativo, che integrino gli estremi di alcuno dei reati che configurino il presupposto per una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01 e dalla commissione dei quali possa derivare al Venditore tale responsabilità.

21.3 In relazione ai predetti obblighi assunti dall’Acquirente nei termini sopra precisati, l’Acquirente concorda e si impegna espressamente a:

a. In funzione preventiva delle fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del D.Lgs. 231/2001):

i. non effettuare elargizioni in denaro o in natura a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

ii. non offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d’uso di modico valore, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio;

iii. non accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti agli stessi collegati, con le finalità previste al punto precedente;

iv. non esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l’Autorità competente a favorire la Società nella decisione della vertenza;

v. non produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o dell’Unione Europea; tale divieto vale anche nell’ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti dalla Venditrice;

vi. non destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

vii. non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Venditrice.

b. In funzione preventiva del reato di corruzione privata (art. 2635 c.c.):

i. non effettuare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro a fronte del compimento o dell’omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell’ente per cui operano e con nocumento, anche potenziale, per tale ente;

ii. non accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, in presenza dei medesimi presupposti di cui sopra.

c. In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001):

i. dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);

ii. rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l’affidabilità e la legalità dell’ambiente di lavoro e, conseguentemente, l’incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;

iii. porre in essere comportamenti diretti a:

• eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;

• valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;

• ridurre, ove possibile, i rischi alla fonte;

• rispettare, ove possibile anche in base allo stato dell’arte, i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

• se possibile, anche in base allo stato dell’arte, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

• programmare le misure ritenute ragionevolmente opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;

• ove possibile, dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

d. In funzione preventiva dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001):

i. rispettare la legislazione in materia ambientale ad essa/o applicabile e, secondo quanto previsto dalla legge, attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l’impatto ambientale, anche alla luce dello stato dell’arte;

ii. adottare ragionevoli misure, anche alla luce dello stato dell’arte, atte a ragionevolmente limitare e - se possibile - annullare l’impatto negativo dell’attività economica sull’ambiente;

iii. assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda;

iv. non porre in essere comportamenti dolosi o colposi che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale;

v. rispettare le regole di comportamento nell’attività di gestione dei rifiuti, incluse, se in quanto applicabili:

• il non abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee;

• il non mantenere rifiuti in “deposito temporaneo” al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;

• il non miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);

• il non fornire e false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico­fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;

• il divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;

• il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

• il divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall’azienda stessa, all’interno o meno dell’area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;

• il divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;

• nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all’interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

vi. comunicare agli enti pubblici preposti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

e. pagare alle autorità fiscali ed agli enti competenti tutte le ritenute fiscali e previdenziali dovute relativamente ai propri dipendenti, lavoratori para-subordinati, e agenti.

f. non porre in essere dolosamente atti a violare in modo espresso ed intenzionale la normativa fiscale nazionale e internazionale.

g. a rispettare, ove applicabile, la normativa lavoristica ed ambientale derivante dalle convenzioni internazionali.


21.4 L’Acquirente si obbliga, dichiara e garantisce - anche ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, per i propri amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori e ogni altro terzo che agisca per suo conto – che non ha dato o corrisposto né darà o corrisponderà alla Venditrice ovvero ad alcuno dei suoi rappresentanti (quali, ad esempio, senza limitazione alcuna, suoi soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e ogni altro terzo che agisca per suo conto (assieme i “Rappresentanti della Venditrice”)) alcun dono, regalia, pagamento, spesa per vitto, alloggio o intrattenimento, prestito o altre utilità al fine di o che potrebbero influenzare in qualsiasi modo la concessione di un contratto ovvero un trattamento di favore riguardo a uno o più contratti stipulati con la Venditrice o con i Rappresentanti della Venditrice.

21.5 Ferma restando il diritto da parte del Venditore di risolvere il contratto soggetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi più gravi, conclamati e/o definitivamente accertati di violazioni delle diposizioni di cui sopra, dandone mera comunicazione scritta all’Acquirente, il Venditore avrà il diritto di risolvere il presente accordo mediante comunicazione scritta all’Acquirente qualora quest’ultima entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione del Venditore riportante l’avvenuta violazione non vi abbia posto rimedio ovvero abbia posto in essere o iniziato a porre in essere ragionevoli attività rimediali dell’avvenuto violazione e delle sue conseguenze

21.6 Resta inteso che in tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni di sopra, l’Acquirente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, inclusi quello in ogni modo derivanti da comportamenti commissivi od omissivi dell’Acquirente che configurino una violazione di legge [o del Codice Etico] e/o a causa di comportamenti omissivi o commissivi, anche sotto forma di semplice tentativo, dell’Acquirente che integrino gli estremi di alcuno dei reati che configurino il presupposto per una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/01.


22) PRIVACY

22.1 In forza delle presenti Condizioni Generali di Vendita e del contratto ad esse soggetto, le parti potranno scambiarsi reciprocamente i dati del medesimo (nome, cognome, mail aziendale, n. telefono aziendale) di amministratori, dipendenti o collaboratori che, in ragione delle funzioni ricoperte e mansioni svolte, gestiscono o danno esecuzione al Contratto medesimo.

22.2 Ciascuna parte tratterà i dati ricevuti in piena autonomia nella qualità di titolare del trattamento, nei limiti in cui siano strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto, in forma manuale, cartacea, informatica, digitale e telematica, anche automatizzata, e, comunque, nel rispetto delle norme dettate in merito alla sicurezza del trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR e della applicabile legislazione italiana.

22.3 Ciascuna parte comunicherà ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori che ciascuno di essi può esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, fermi restando i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro, nonché la presentazione di eventuali reclami al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ciascuna parte comunicherà ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori che ciascuno di essi può esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, fermi restando i limiti derivanti dal legittimo interesse del datore di lavoro, nonché la presentazione di eventuali reclami al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

22.4 I dati personali in questione saranno conservati, da ciascuna parte, fino all’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e successivamente fino al decorso dei termini di prescrizione dei diritti e/o azioni inerenti all’intercorso rapporto.

22.5 In considerazione dell’esecuzione del Contratto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti, ove stabiliti nell’UE. Qualora i dati personali debbano essere inviati in Paesi extra UE, la comunicazione avverrà previa verifica dell’esistenza di decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione UE in ordine al livello di protezione dei dati personali nel paese di destinazione, ovvero dell’esistenza, in tale paese, di garanzie adeguate all’interessato nonché di diritti azionabili e mezzi di tutela effettivi.


23 EXPORT CONTROL

23.1 L’Acquirente prende atto che l'esportazione o la messa a disposizione dei Prodotti, Parti di Ricambio, servizi o assistenza tecnica al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea e/o verso determinati enti o destinazioni potrebbe essere soggetta al controllo delle autorità competenti. L’Acquirente si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per rispettare le leggi e i regolamenti italiani, dell’Unione Europea, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti di America in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali.

23.2 Nel caso in cui i Prodotti, i Pezzi di Ricambio e ogni altro articolo, servizio o assistenza tecnica forniti dal Venditore dovessero essere esportati, riesportati o messi a disposizione dall’Acquirente (di seguito complessivamente i “Beni Interessati”), questi dovrà rispettare tutte le norme in materia di export control e di sanzioni economiche internazionali applicabili al caso concreto. In ogni caso, è fatto divieto all’Acquirente di trasferire i Beni Interessati a clienti inclusi in alcun elenco di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive da parte dell'Unione Europea, del Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite, e/o a soggetti o entità controllate direttamente o indirettamente da questi.

23.3 NO RE-EXPORT RUSSIA. Fermo quanto previsto dal precedente Articolo 23.2 è fatto in ogni caso divieto all’Acquirente di esportare in Russia e/o riesportare per un uso in Russia, direttamente o indirettamente, i Beni Interessati, qualora questi ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014. L’Acquirente si impegna e garantisce sin da ora di conformarsi ad ogni altra successiva modifica al succitato Regolamento, nonché alle previsioni di legge, prescrizioni regolamentari e/o comunque disposizioni vigenti nell’Unione Europea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti di America in relazione a divieti e/o misure restrittive afferenti alla Federazione Russa.

23.4 NO-TRANSIT. Fermo quanto previsto dai precedenti articoli, l’Acquirente si dichiara edotto che l’esportazione al di fuori dei confini dell’Unione Europea di taluni beni e/o servizi è sottoposta a limitazioni circa il transito degli stessi entro i confini della Federazione Russa. L’Acquirente si impegna a rispettare e a far rispettare dal vettore da questi nominato (di seguito il “Vettore Nominato”) tutte le disposizioni in materia di limitazione del transito di beni e servizi entro i confini della Federazione Russa.

In forza delle normative richiamate sub Art. 23.3, l’Acquirente dichiara di essere a conoscenza che per talune tipologie di prodotti vige il divieto di transito assoluto, mentre per altre il transito nella Federazione Russa potrà avvenire purché siano adottate tutte le misure di dovuta diligenza e siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il territorio russo sarà solo il luogo di passaggio di una spedizione che ha origine e termine al di fuori del territorio della Federazione Russa;
  • i Beni Interessati non saranno soggetti a vendita, lavorazione, passaggi di proprietà dopo la loro esportazione al di fuori dei confini dell’Unione Europea, al fine di eludere la normativa vigente in materia di divieti e/o misure restrittive afferenti alla Federazione Russa;
  • il transito dei Beni Interessati non confligge con ogni altra normativa in materia di divieti e/o misure restrittive afferenti alla Federazione Russa.

L’Acquirente si impegna a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di verificare il rispetto delle predette limitazioni, su richiesta del Venditore, ovvero si impegna ad ottenerle dal Vettore Nominato e a fornirle immediatamente al Venditore ed in ogni caso prima della data di spedizione e/o ritiro dei Beni Interessati indicata nella conferma d’ordine e/o concordata tra le Parti per iscritto.

Qualora tale obbligo non fosse adempiuto, il Venditore si riserva di sospendere la consegna dei Beni Interessati, nonché in tutti i casi in cui il Venditore venga a conoscenza di una violazione, o potenziale tale, delle predette norme e/o del fatto che l’Acquirente ha fornito informazioni non veritiere, accurate e corrette, il Venditore potrà avvalersi dei rimedi previsti dagli Artt. 23.6 e 23.8, impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla legge.

23.5 L’Acquirente sarà in ogni caso tenuto a trasferire le medesime disposizioni del presente Articolo 23 ai propri clienti, società controllate, collegate e/o affiliate in relazione ai Beni Interessati, affinché gli stessi siano vincolati dai medesimi obblighi quivi assunti dalla parte acquirente e abbiano accettato di agire in conformità ai termini e condizioni dell’Articolo.

23.6 L’Acquirente si dichiara edotto che il Venditore qualora venga a conoscenza di una violazione, anche solo potenziale, informerà le autorità competenti dello Stato Membro in cui risiede o è stabilito. L’Acquirente rinuncia sin da ora a qualunque pretesa risarcitoria e/o azione nei confronti del Venditore, dei suoi direttori, amministratori, funzionari, dipendenti, azionisti, agenti, consulenti, e delle società collegate e/o affiliate in relazione a quanto previsto nel precedente capoverso. In un’ottica di mutua assistenza e cooperazione, qualora l’Acquirente venga a conoscenza di violazioni alle norme di export control e delle sanzioni economiche internazionali suindicate commesse dai propri clienti con riguardo ai Beni Interessati, lo stesso dovrà informare tempestivamente, ed in ogni caso non oltre 48 ore dalla conoscenza della violazione, il Venditore. L’Acquirente dovrà fornire tutte le informazioni utili al fine di tutelare gli interessi del Venditore e si impegna ad essere disponibile per aiutare le autorità competenti a contrastare la violazione e/o sanzionare i colpevoli.

23.7 L’Acquirente solleverà e terrà indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità, danno o conseguenza pregiudizievole, costo e pesa che possa derivare da qualsiasi violazione delle disposizioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali in relazione ai Beni Interessati forniti dal Venditore.

23.8 Le Parti convengono che il Venditore avrà il diritto di risolvere con effetto immediato ogni rapporto contrattuale e/o ciascun ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo 23 che costituisce grave inadempimento contrattuale. L’Acquirente riconosce che il mancato rispetto degli obblighi quivi assunti o nel caso di violazione o minacciata violazione a qualunque previsione quivi contenuta potrà causare danni sostanziali ed irreparabili in capo al Venditore con la conseguenza che questi potrà esigere, a propria insindacabile discrezione, il pagamento di una penale pari al più elevato tra: (i) il 30 % del volume di affari realizzato tra le Parti in relazione alla vendita o fornitura dei Beni Interessati nei 12 mesi antecedenti la risoluzione del rapporto contrattuale e/o (ii) il prezzo di vendita dei Beni Interessati acquistati dall’Acquirente. Resta impregiudicato il diritto del Venditore ad agire per il risarcimento del maggior danno sofferto nonché ad esperire ogni altro rimedio previsto dalla legge e/o dalle presenti condizioni generali di vendita.

23.9 CLAUSOLA DI INDENNIZZO: Nel caso in cui l'utilizzatore finale e/o il beneficiario della transazione differiscano dall'Acquirente e quest'ultimo si rifiuti di fornire i dati completi come specificato nell'Articolo 2.5 ; oppure nel caso in cui i dati forniti siano incompleti o inaccurati, l'acquirente si assume la responsabilità di verificare i nomi e la struttura giuridica e di controllo dell'utilizzatore finale e di qualsiasi altra parte coinvolta nella transazione, per garantire che nessuna delle parti coinvolte sia inclusa nei Soggetti Designati come di seguito definiti.

- L'Acquirente garantisce al Venditore l'assenza di rischi relativi a qualsiasi transazione in termini di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali.

- L'Acquirente dichiara e garantisce che né l'Acquirente né l'utilizzatore finale, né i suoi azionisti, membri, partner, beneficiari effettivi o direttori sono Soggetti Designati e/o entità possedute al 50% o più, anche in aggregato, o controllate, direttamente o indirettamente, da uno o più Soggetti Designati o che agiscono per loro conto.

- L'Acquirente notificherà immediatamente per iscritto al Venditore se l'Acquirente o l'utilizzatore finale, uno qualsiasi dei suoi azionisti, membri, partner, beneficiari effettivi o direttori (i) diventa un Soggetto Designato; o (ii) diventa posseduto al 50% o più, anche in aggregato, o controllato, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Designato.

- L'Acquirente riconosce che l'esportazione dei Prodotti, parti di ricambio e qualsiasi altra parte di essi o l'esecuzione di eventuali servizi correlati e/o assistenza tecnica al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea e/o verso determinate entità o destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo da parte delle autorità competenti.

- L'Acquirente si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie per conformarsi alle leggi e regolamenti italiani, dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali relative alle "Merci Interessate" e accetta di non vendere, rivendere, esportare, ri-esportare, distribuire, consegnare o trasferire direttamente o indirettamente a o all'interno di qualsiasi Paese Sanzionato, a meno che tali attività, transazioni, trattative, vendite o consegne siano pienamente conformi a tutte le disposizioni applicabili dell'UE, italiane, statunitensi e britanniche in materia di controllo delle esportazioni e/o sanzioni economiche internazionali, o siano soggette a una licenza o autorizzazione generale o specifica.

- Nel caso in cui le "Merci Interessate" e qualsiasi altra parte di esse acquisite dal Venditore dovessero essere esportate o ri-esportate dall'Acquirente, quest'ultimo si impegna a trasferirle a clienti non inclusi in alcuna lista di persone fisiche o giuridiche, entità o organizzazioni soggette a misure restrittive da parte dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e/o delle Nazioni Unite, né di proprietà o controllate da tali persone o entità (ossia "Soggetto Designato"). L'Acquirente garantirà la stessa conformità anche per l'esecuzione di eventuali servizi correlati e/o assistenza tecnica.

- L'Acquirente si impegna a non vendere o consegnare i Prodotti e le Parti di Ricambio a nessun Soggetto Designato, inclusi individui o entità presenti nell'Elenco Consolidato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nell'Elenco delle Persone, Gruppi ed Entità soggette a Sanzioni Finanziarie dell'UE, nell'Elenco SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) dell'OFAC o nell'Elenco Consolidato dei Bersagli delle Sanzioni Finanziarie nel Regno Unito, né a entità di proprietà o controllate da, o che agiscono per conto, di uno o più Soggetti Soggetti a Restrizioni.

- L'Acquirente si impegna a informare prontamente il Venditore di qualsiasi trasferimento o deviazione dei Prodotti e/o delle Parti di Ricambio a qualsiasi persona, entità, destinazione o di qualsiasi uso in violazione delle disposizioni applicabili dell'UE, italiane, statunitensi e/o britanniche sul controllo delle esportazioni e/o sanzioni economiche internazionali.

- L'Acquirente solleva il Venditore da qualsiasi responsabilità, danno o conseguenza dannosa, che possa derivare da qualsiasi violazione delle disposizioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali relative ai Prodotti, parti di ricambio e qualsiasi altra parte di essi acquisita dal Venditore o all'esecuzione di eventuali servizi correlati e/o assistenza tecnica. L'Acquirente si impegna a trasferire le disposizioni di questo articolo anche ai suoi eventuali clienti.

- L'Acquirente sarà responsabile e accetta di indennizzare il Venditore per qualsiasi perdita diretta e/o conseguenziale subita dal Venditore a seguito di qualsiasi violazione delle disposizioni applicabili dell'UE, italiane, statunitensi o britanniche in materia di controlli sulle esportazioni e/o sanzioni economiche internazionali relative a qualsiasi successiva vendita o trasferimento dei Prodotti.

- L'Acquirente richiederà a qualsiasi acquirente o cessionario successivo dei Prodotti e delle Parti di Ricambio di conformarsi agli obblighi e ai requisiti stabiliti in questa clausola in materia di conformità ai controlli sulle esportazioni e sanzioni economiche internazionali.

23.10 Nel caso in cui la prestazione del Venditore sia impedita o resa irragionevolmente difficile o commercialmente antieconomica dal verificarsi di uno dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento imprevedibile"):

a. qualsiasi modifica delle leggi della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione di misure di controllo delle esportazioni o di sanzioni economiche internazionali di qualsiasi tipo che possano avere un impatto sugli obblighi del Venditore;

b. qualsiasi emendamento, estensione o revisione, o qualsiasi cambiamento nell'interpretazione o nell'applicazione, da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità di regolamentazione con giurisdizione competente, di qualsiasi legge della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America, esistente al momento dell'esecuzione del Contratto e/o di qualsiasi ordine di acquisto dello stesso, sul controllo delle esportazioni o sulle sanzioni economiche internazionali;

c. mancato ottenimento di qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessari per l'efficacia o l'esecuzione della vendita dei Prodotti, dei pezzi di ricambio e di qualsiasi altra parte degli stessi da parte di qualsiasi autorità competente;

d. qualsiasi altro evento, simile o meno a quelli sopra specificati, al di fuori del controllo del Venditore, che impedisca l'esecuzione della vendita alle condizioni originariamente concordate, a causa di leggi sul controllo delle esportazioni e/o sanzioni economiche internazionali della Repubblica Italiana, e/o dell'Unione Europea, e/o del Regno Unito, e/o degli Stati Uniti d'America;

Il Venditore dovrà quindi notificare per iscritto il verificarsi di un Evento Imprevedibile all'Acquirente e consultarlo in buona fede sulle misure utili o appropriate da adottare per garantire la regolare esecuzione della transazione. L'adempimento delle rispettive obbligazioni delle Parti sarà sospeso durante il periodo di consultazione a partire dalla data di notifica dell'Evento Scongiurante. Nel caso in cui, dopo la consultazione, risulti che gli obblighi del Venditore non possono essere ulteriormente eseguiti perché sono diventati invalidi o illegali ai sensi della legge applicabile, l'Accordo e/o qualsiasi contratto di vendita e/o i relativi servizi, a seconda dei casi, saranno risolti senza che l'Acquirente abbia il diritto di ottenere un indennizzo o qualsiasi altra agevolazione simile. Nel caso in cui gli obblighi del Venditore non siano di per sé illegali o invalidi, ma siano diventati impossibili o antieconomici, l'esecuzione dell'ordine di vendita sarà sospesa dalla data di notifica dell'Evento Imprevedibile fino alla cessazione dell'Evento stesso. In quest'ultimo caso, il Venditore e l'Acquirente si impegneranno a ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, il pregiudizio determinato per ciascuno di essi da tale sospensione. .
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Definizioni

(i) "Soggetto Designato": qualsiasi persona fisica o giuridica i cui elementi identificativi corrispondano a una persona designata dalle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti (US), dal Regno Unito (UK);

(ii) "Paese Soggetto a Sanzioni": qualsiasi paese soggetto a programmi di sanzioni adottati dalle Nazioni Unite (ONU), dall'Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti (US), dal Regno Unito (UK).

24) DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni generali di vendita siano invalidate per qualsiasi motivo, ciò non comprometterà la validità di tutte le altre parti delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

24.2 Se uno o più degli articoli, commi, paragrafi o altre sottodivisioni, ovvero altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita e del contratto ad esse soggetto sono o diventeranno nulli, invalidi o inefficaci, gli stessi saranno considerati come separati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dal contratto ad esse soggetto e resi inapplicabili, nei limiti consentiti dalla legge, senza che tale invalidità e inefficacia possa incidere sulla validità, legalità o efficacia delle presenti Condizioni Generali di Vendita e del contratto ad esse soggetto.

24.3 Qualunque rinuncia a far valere la conformità della prestazione ovvero l’inadempimento, violazione o inosservanza di qualunque disposizione, termine o condizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, nonché qualunque consenso, non saranno efficace se non contenuti in un atto scritto debitamente sottoscritto del Venditore.

In ogni caso, la rinuncia formulata dal Venditore a far valere la conformità della prestazione ovvero l’inadempimento, violazione o inosservanza di qualunque disposizione, termine o condizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà essere in alcun modo ritenuta o interpretata come rinuncia preventiva a far valere tale disposizione, termine o condizione o qualunque successiva non conformità della prestazione ovvero un successivo inadempimento o violazione o inosservanza della stessa.

24.4 L’Acquirente non potrà cedere, trasferire o altrimenti trasferire uno o più diritti od obbligazioni derivanti dal contratto soggetto alle presenti Condizioni Generali di Contratti senza previa approvazione per iscritto dell’altra Parte.

24.5 Qualora un atto previsto dal presente Contratto debba essere eseguito in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale atto verrà eseguito nel primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.